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Statuto dell'associazione

Contenente le norme sulla struttura e sul funzionamento dell’Associazione

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

 

È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione di studi e ricerche scientifiche e tecniche nel campo della pittura murale romana antica in generale e della pittura ostiense in particolare denominata:

CENTRO STUDI PITTURA ROMANA OSTIENSE

Il cui acronimo è “Ce.S.P.R.O.”

La sede dell’Associazione è stabilita in Roma, via Eutimene, 10

Il Consiglio direttivo dell’Associazione può stabilire l’istituzione di sedi distaccate sia nel territorio nazionale che all’estero.

L’Associazione è contraddistinta da un proprio emblema, istituito, modificato e/o soppresso ad opera del Consiglio direttivo dell’Associazione.

 

 

Art. 2 – DURATA

 

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

 

 

Art. 3 – FINALITÀ E SCOPI

 

L’Associazione si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione italiana e persegue i seguenti scopi:

- Svolgere attività di studio, ricerca e formazione nel campo della pittura murale romana antica in generale e della pittura ostiense in particolare, in tutti i suoi contesti locali e anche in comparazione con contesti decorativi rinvenuti in ambito nazionale e internazionale;

- Promuovere in particolare lo studio, l’approfondimento e la valorizzazione della pittura ostiense dal punto di vista stilistico, della tecnica esecutiva e del contesto storico-sociale di riferimento;

- Promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza della pittura ostiense, della sua evoluzione e della sua collocazione nel quadro della pittura murale romana;

- Predisporre occasioni di incontro ed aggregazione tra studiosi della pittura murale romana antica in generale e della pittura ostiense in particolare con un fattivo coinvolgimento dell’ambiente accademico (Università italiane ed estere) e delle istituzioni pubbliche nazionali e locali preposte al settore (Ministero per i Beni e la Attività Culturali, Sovrintendenze, Regioni, Province e Comuni);

- Elaborare proposte di miglioramento della metodologia di studio, della conservazione e della fruizione di importanti contesti decorativi attualmente poco conosciuti e documentati,

- Fornire la possibilità a giovani ricercatori e studiosi di partecipare alle attività dell’Associazione al fine di contribuire al dibattito, alle ricerche ed alle iniziative di cui ai precedenti punti.

L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, intende promuovere varie attività, in particolare attraverso:

- La cura ed il finanziamento, direttamente o in convenzione con soggetti pubblici e privati, di prodotti editoriali, anche telematici, volumi e materiale informativo e l’organizzazione ed il sostegno di iniziative di incontro, seminari, convegni, giornate di studio, indagini attinenti allo scopo sociale;

- L’istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

- La stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi sociali;

- La predisposizione di studi, ricerche e documentazione varia;

- L’attivazione di collaborazioni con soggetti che perseguono fini analoghi a quelli dell’Associazione,

- Lo svolgimento di ogni attività comunque riconducibile al perseguimento dei fini sociali.

 

 

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

 

L’Associazione non persegue finalità di lucro e trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative ordinarie;

- Quote associative suppletive;

- Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

- Erogazioni liberali e oblazioni;

-- Rimborsi derivanti da convenzioni;

- Entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

Le elargizioni di denaro, le donazioni, le eredità, i lasciti testamentari e i legati sono accettate dall’Assemblea dei soci, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

 

I contributi degli associati e i beni con questi acquistati costituiscono il fondo comune dell’Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

Art. 5 – SOCI

 

Sono previste le seguente categorie di soci:

 

- Soci fondatori;

- Soci ordinari;

 

I soci fondatori sono coloro che hanno approvato e sottoscritto l’atto costitutivo ed il presente statuto. Con delibera del Consiglio direttivo, in considerazione del particolare impegno profuso nei confronti dell’Associazione, possono essere considerati soci fondatori anche coloro i quali sono entrati a far parte dell’Associazione successivamente all’approvazione dell’atto costitutivo ma entro il primo anno solare di costituzione della stessa.

I soci ordinari sono coloro i quali condividono e si propongono di perseguire gli scopi dell’Associazione e si impegnano alla realizzazione delle attività di cui all’art. 3.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno i medesimi diritti.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo contabile dell’Associazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle decisione prese dagli organi statutari in base alle prescrizioni del presente statuto.

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell’anno;

- Per decesso;

- Per delibera del Consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità, per aver violato le regole e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità. La delibera è ricorribile all’Assemblea dei soci che decide sulla radiazione del socio a maggioranza dei presenti. Il socio nei cui confronti deve essere assunta la delibera assembleare non ha diritto di voto;

- Per morosità nel pagamento dei contributi dell’anno in corso, qualora il socio non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il mese di marzo del medesimo anno.

Il socio uscente e/o dimissionario non ha diritto al rimborso di quanto precedentemente versato. Ogni socio è tenuto a comunicare preventivamente i propri recapiti cui fare riferimento per l’invio delle convocazioni.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto annuale economico e finanziario, nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea puo’ essere, inoltre, convocata per decisione del Consiglio direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto ad un altro socio. Non è ammessa più di una delega. Ogni socio è titolare di un solo voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente-Tesoriere o da un suo delegato.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, ove prevista, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, siano presenti o informati tutti i Consiglieri, e nessuno si opponga alla discussione.

Dei lavori e delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale a cura di un segretario all’uopo nominato, in apposito Libro che resta a disposizione degli associati, unitamente ad eventuali documenti allegati al verbale medesimo; il libro è conservato a cura del Presidente o di persona da questi designata.

All’Assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:

 

- Eleggere il Presidente, il VicePresidente-Tesoriere e il Consigliere del Consiglio direttivo;

- Eleggere il Revisore o il Collegio dei Revisori;

- Approvare il rendiconto annuale economico e finanziario, le relazioni e le proposte del Consiglio direttivo;

- Deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera:

- Sulla revoca del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo contabile;

- Sulle modifiche dello statuto;

- Sullo scioglimento dell’Associazione;

- Sulla nomina del liquidatore.

 

 

Art. 6 – AMMISSIONE

 

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e siano interessati alle attività dell’Associazione stessa.

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, e deve contenere la piena adesione a tutti gli articoli del presente statuto. Contro il rifiuto di ammissione è proponibile ricorso, entro trenta giorni, all’Assemblea dei soci.

 

 

Art. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

 

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo.

Le iscrizioni all’Associazione decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta e durano sino al successivo 31 dicembre.

Per particolari categorie di individui il Consiglio direttivo può deliberare il versamento di una quota associativa annuale inferiore a quella ordinaria.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Al fine di sopperire a particolari fabbisogni di liquidità, il Consiglio direttivo puo’ fissare, una tantum, una quota associativa suppletiva non superiore al doppio della quota associativa annuale ordinaria.

 

 

 

Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei soci;

- Il Presidente;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Revisore contabile o il Collegio dei Revisori.
I soci che ricoprono cariche sociali nell’Associazione svolgono la loro attività gratuitamente. A tali soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e previamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

 

 

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal VicePresidente-Tesoriere, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è spedito con preavviso di almeno cinque giorni, mediante uno dei seguenti mezzi:

- Lettera raccomandata;

- Posta elettronica;

- fax

 

 

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETIVO

 

IL Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto dal Presidente, dal VicePresidente-Tesoriere, dal Tesoriere e da un Consigliere, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due membri e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o astensione, del VicePresidente-Tesoriere.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato, a mezzo delle medesime forme previste per l’Assemblea, da:

- Il Presidente;

- Da almeno due dei suoi componenti, su richiesta motivata,

- Da almeno un terzo dei soci, su richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Attuare gli scopi statutari dell’Associazione, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;

- Formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

- Convocare l’Assemblea dei soci;

- Redigere il rendiconto annuale economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- Stabilire gli importi delle quote associative annuali;

- Richiedere, quando necessario, il versamento delle quote associative suppletive;

- Deliberare in ordine all’accettazione, o meno, delle domande di ammissione di nuovi soci,

- Adottare comportamenti disciplinari nei confronti dei soci.

 

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale a cura di un Segretario all’uopo nominato, in apposito Libro conservato dal Tesoriere e tenuto a disposizione degli associati.

Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci e sottoscrive tutti gli atti compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere a spese ed incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il VicePresidente-Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e puo’ essere rieletto. Coadiuva il Presidente nelle sue competenze e lo sostituisce in sua assenza e nelle adunanze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Può ricevere deleghe dal Presidente per il compimento di attività di sua competenza.

Egli è il responsabile contabile ed amministrativo dell’Associazione, tiene le scritture contavili e risponde dei fondi e dei mezzi economici e finanziari dell’Associazione.

Il VicePresidente-Tesoriere è tenuto a informare costantemente il Presidente ed il Consiglio direttivo sulle questioni economiche, patrimoniali e finanziarie che riguardano l’Associazione e provvede di persona, o avvalendosi di professionisti di sua fiducia, ad ottemperare agli obblighi di natura fiscale. Egli redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione che deve essere approvato dall’Assemblea.

Il Presidente e il VicePresidente-Tesoriere rispondono esclusivamente dalle obbligazioni personalmente assunte in nome e per conto dell’Associazione.

Il Presidente e il VicePresidente-Tesoriere non rispondono delle obbligazioni assunte da soci o terzi in nome e per conto dell’Associazione.

 

 

Art. 11 – CONTROLLO CONTABILE

 

Il controllo contabile dell’Associazione può essere affidato, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci, ad un Revisore o ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelto o scelti tra i soci dell’Associazione. Di ogni decisione deve redigersi apposito verbale nel Libro del Revisore o delle adunanze del Collegio dei Revisori.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

L’organo di controllo contabile può essere revocato con delibera assembleare straordinaria.

 

 

Art. 12 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

 

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico e finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro i termini previsti dall’art. 9 del presente statuto e deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci, nei cinque giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione.

 

 

Art. 13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCAZIONE

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad un’associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Art. 14 – NORMA DI RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

I soci sottoscrittori del presente statuto autorizzano gli organi dell’Associazione al trattamento ed alla eventuale comunicazione, a soggetti terzi, dei propri dati personali esclusivamente per le finalità connesse alle attività istituzionali dell’Associazione.

 

 

Roma, 05 aprile 2012

I soci fondatori del Centro Studi Pittura Romana Ostiense (Ce.S.P.R.O.):

 

Stella FALZONE

Raffaele LAZZARO

Ivana MONTALI

Carmela CRISTINO

Martina MARANO

Chiara CONTE

Domenica DININNO

Emanuela QUATTRUCCI

Valentina AZZALEA

Luigia PIACENTINI

Silvia MARTIRE

Laura MATTIUZZO

 

 

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